Autrice: Avvocata Marta Capuzzo (Padova)
Il diritto di ottenere la rettificazione di attribuzione di sesso e il cambio del nome รจ disciplinato dal D. Lgs. 150 del 2011 (art. 31): solo il Tribunale puรฒ ordinare allโUfficiale di Stato civile la modificazione dei dati anagrafici dellโatto di nascita e il cambio del nome.
Fasi per l’iter cambio di sesso
Lโiter per il cambio di sesso prevede tre fasi necessarie:
- percorso psicologico, volto ad ottenere diagnosi di disforia di genere;
- percorso endocrinologico, finalizzato alla terapia ormonale per la modifica dei caratteri sessuali c.d. secondari;
- iter legale in Tribunale, per ottenere la sentenza di autorizzazione alla rettificazione dellโattribuzione del sesso e al cambio del nome.
Il percorso psicologico.
La domanda puรฒ essere presentata allโesito del percorso psicologico necessario per ottenere la relazione specialistica con diagnosi di Disforia di genere. La Relazione puรฒ essere elaborata sia da un professionista (psicologo, psicoterapeuta o psichiatra) privato oppure del servizio pubblico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
La Terapia ormonale.
ร necessario intraprendere anche il percorso endocrinologico, rivolgendosi allo specialista endocrinologo che valuterร la terapia ormonale appropriata per la modifica dei caratteri sessuali secondari. ร consigliabile ottenere una relazione dello specialista endocrinologico con lo scopo di fornire al giudice i dettagli del trattamento ormonale seguito.
Lโiter legale: il ricorso al Tribunale.
Secondo il D. Lgs. 150/2011 solo il Tribunale puรฒ autorizzare, con sentenza, la rettificazione del sesso (FtM o MtF) e il cambio del nome.
Nel 2011 il legislatore ha eliminato lโobbligo, previsto dalla disciplina precedente, di eseguire lโintervento chirurgico di riassegnazione del genere prima di poter presentare domanda per ottenere lโautorizzazione a cambiare sesso e nome. Fino al 2011 era necessario ottenere dal Tribunale, in una prima fase, lโautorizzazione allโintervento chirurgico e solo in una seconda fase, dopo lโoperazione, era possibile presentare domanda di autorizzazione alla modifica di dati anagrafici e del sesso sui documenti.
Nel 2024, con sentenza n. 143/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale dellโart. 31, comma 4, del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui impone lโobbligo di ottenere lโautorizzazione del Tribunale per poter eseguire lโintervento medico-chirurgico; ciรฒ, quando la transizione รจ giร stata avviata attraverso il percorso psicologico e endocrinologico. Lโobbligo normativo di chiedere tale autorizzazione รจ stato ritenuto dalla Corte Costituzionale irragionevole e contrario al principio di uguaglianza di cui allโart. 3 della Costituzione.
Oggi, pertanto, non รจ piรน necessario richiedere lโautorizzazione del Tribunale per eseguire lโintervento chirurgico di riassegnazione del sesso se il percorso di Affermazione di Genere รจ giร definito attraverso lโiter psicologico e il trattamento ormonale.
Chi puรฒ avviare lโiter legale e come?
La domanda puรฒ essere presentata da cittadini italiani, residenti e non, da cittadini stranieri con cittadinanza italiana, da cittadini stranieri senza cittadinanza italiana se nel paese di origine non รจ prevista tale possibilitร di rettificazione. Puรฒ essere presentata anche dai genitori di minorenni.
La domanda deve essere presentata avanti il Tribunale competente per territorio, cioรจ quello del luogo di residenza, mentre per i residenti allโestero presso il luogo dellโultima residenza o dove รจ stato trascritto lโatto di nascita.
I documenti necessari per procedere sono i seguenti:
- relazione psicologica con diagnosi di disforia di genere
- relazione endocrinologica con lโindicazione della cura ormonale giร iniziata
- certificato di nascita, di stato libero (o di matrimonio/unione civile per chi รจ sposato)
- certificato di residenza, per individuare la corretta competenza territoriale.
Nel caso di persona sposata, lโart. 31 del d. lgs. 150/2011 prevede che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determini automaticamente lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili (divorzio), a meno che i coniugi esprimano la volontร di costituire lโunione civile.
Il ricorso deve essere notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.
Il Tribunale fissa lโudienza di comparizione non prima di 3/4 mesi dal deposito del ricorso.
Il Giudice potrร decidere sulla base della documentazione prodotta e dei fatti rappresentati dalla persona e, a sua discrezione, potrร decidere di nominare un proprio Consulente tecnico dโufficio con lo scopo di ottenere una valutazione autonoma su diagnosi e percorso endocrinologico.
Il procedimento in Tribunale si conclude con lโemissione della sentenza di autorizzazione alla rettificazione del sesso e dei dati anagrafici.
Quali sono i tempi?
Non รจ possibile indicare la durata dellโiter legale in termini di certezza. Ogni Tribunale ha tempi diversi. Generalmente, lโiter legale ha una durata che puรฒ variare dai 12 ai 18-20 mesi.
Una volta diventata definitiva la sentenza sarร trasmessa, a cura della Cancelleria del Tribunale, al Comune di nascita, che provvederร alla rettificazione dei dati anagrafici e del sesso.
Nello specifico, la sentenza autorizzerร : a) il cambio del nome, da maschile a femminile o viceversa, secondo le libere indicazioni della persona interessata; b) il cambio genere, da maschio a femmina o da femmina a maschio.
La sentenza ha natura costitutiva e pertanto non ha effetti retroattivi.
In seguito alla decisione della Corte Costituzionale, dal 2024 non รจ piรน richiesta lโautorizzazione del Tribunale per effettuare il trattamento chirurgico dei propri organi sessuali.
Quali documenti si possono cambiare?
La sentenza di rettificazione del sesso e dei dati anagrafici consente di modificare tutti i documenti (atto di nascita, carta di identitร , codice fiscale, patente, passaporto, e in generale ogni documento rilasciato dalla Pubblica amministrazione).
Quanto costa lโiter legale?
Il costo relativo al procedimento di autorizzazione alla rettificazione dellโattribuzione del sesso e del nome dipende da tanti fattori variabili. Ogni procedimento puรฒ avere un costo differente.
In caso di reddito personale inferiore a euro 12.838,01, รจ possibile avviare lโiter legale chiedendo il beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato.
In caso diverso, lโiter รจ a pagamento. Non รจ possibile indicare un importo fisso che possa valere per chiunque; i costi dipendono sia dalla complessitร del singolo caso che dalle diverse prassi dei Tribunale. Ad esempio, i costi correlati alle tasse processuali variano da Tribunale a Tribunale, anche in modo significativo (da 125 a 545 euro).
Autrice: Avvocata Marta Capuzzo (Padova) – Professionista in rete dell’ass. Con-Te-stare