Percorso di affermazione di genere. Ambito Legale

Autrice: Avvocata Marta Capuzzo (Padova)

Il diritto di ottenere la rettificazione di attribuzione di sesso e il cambio del nome è disciplinato dal D. Lgs. 150 del 2011 (art. 31): solo il Tribunale può ordinare all’Ufficiale di Stato civile la modificazione dei dati anagrafici dell’atto di nascita e il cambio del nome. 

Fasi per l’iter cambio di sesso

L’iter per il cambio di sesso prevede tre fasi necessarie:

  1. percorso psicologico, volto ad ottenere diagnosi di disforia di genere;
  2. percorso endocrinologico, finalizzato alla terapia ormonale per la modifica dei caratteri sessuali c.d. secondari;
  3. iter legale in Tribunale, per ottenere la sentenza di autorizzazione alla rettificazione dell’attribuzione del sesso e al cambio del nome.

Il percorso psicologico.

La domanda può essere presentata all’esito del percorso psicologico necessario per ottenere la relazione specialistica con diagnosi di Disforia di genere. La Relazione può essere elaborata sia da un professionista (psicologo, psicoterapeuta o psichiatra) privato oppure del servizio pubblico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

La Terapia ormonale.

È necessario intraprendere anche il percorso endocrinologico, rivolgendosi allo specialista endocrinologo che valuterà la terapia ormonale appropriata per la modifica dei caratteri sessuali secondari. È consigliabile ottenere una relazione dello specialista endocrinologico con lo scopo di fornire al giudice i dettagli del trattamento ormonale seguito.

L’iter legale: il ricorso al Tribunale.

Secondo il D. Lgs. 150/2011 solo il Tribunale può autorizzare, con sentenza, la rettificazione del sesso (FtM o MtF) e il cambio del nome. 

Nel 2011 il legislatore ha eliminato l’obbligo, previsto dalla disciplina precedente, di eseguire l’intervento chirurgico di riassegnazione del genere prima di poter presentare domanda per ottenere l’autorizzazione a cambiare sesso e nome. Fino al 2011 era necessario ottenere dal Tribunale, in una prima fase, l’autorizzazione all’intervento chirurgico e solo in una seconda fase, dopo l’operazione, era possibile presentare domanda di autorizzazione alla modifica di dati anagrafici e del sesso sui documenti. 

Nel 2024, con sentenza n. 143/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui impone l’obbligo di ottenere l’autorizzazione del Tribunale per poter eseguire l’intervento medico-chirurgico; ciò, quando la transizione è già stata avviata attraverso il percorso psicologico e endocrinologico. L’obbligo normativo di chiedere tale autorizzazione è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale irragionevole e contrario al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Oggi, pertanto, non è più necessario richiedere l’autorizzazione del Tribunale per eseguire l’intervento chirurgico di riassegnazione del sesso se il percorso di Affermazione di Genere è già definito attraverso l’iter psicologico e il trattamento ormonale.

Chi può avviare l’iter legale e come?

La domanda può essere presentata da cittadini italiani, residenti e non, da cittadini stranieri con cittadinanza italiana, da cittadini stranieri senza cittadinanza italiana se nel paese di origine non è prevista tale possibilità di rettificazione. Può essere presentata anche dai genitori di minorenni.

La domanda deve essere presentata avanti il Tribunale competente per territorio, cioè quello del luogo di residenza, mentre per i residenti all’estero presso il luogo dell’ultima residenza o dove è stato trascritto l’atto di nascita.

I documenti necessari per procedere sono i seguenti:

  • relazione psicologica con diagnosi di disforia di genere
  • relazione endocrinologica con l’indicazione della cura ormonale già iniziata
  • certificato di nascita, di stato libero (o di matrimonio/unione civile per chi è sposato)
  • certificato di residenza, per individuare la corretta competenza territoriale.

Nel caso di persona sposata, l’art. 31 del d. lgs. 150/2011 prevede che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determini automaticamente lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili (divorzio), a meno che i coniugi esprimano la volontà di costituire l’unione civile.

Il ricorso deve essere notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Il Tribunale fissa l’udienza di comparizione non prima di 3/4 mesi dal deposito del ricorso.

Il Giudice potrà decidere sulla base della documentazione prodotta e dei fatti rappresentati dalla persona e, a sua discrezione, potrà decidere di nominare un proprio Consulente tecnico d’ufficio con lo scopo di ottenere una valutazione autonoma su diagnosi e percorso endocrinologico.

Il procedimento in Tribunale si conclude con l’emissione della sentenza di autorizzazione alla rettificazione del sesso e dei dati anagrafici.

Quali sono i tempi?

Non è possibile indicare la durata dell’iter legale in termini di certezza. Ogni Tribunale ha tempi diversi. Generalmente, l’iter legale ha una durata che può variare dai 12 ai 18-20 mesi.

Una volta diventata definitiva la sentenza sarà trasmessa, a cura della Cancelleria del Tribunale, al Comune di nascita, che provvederà alla rettificazione dei dati anagrafici e del sesso.

Nello specifico, la sentenza autorizzerà: a) il cambio del nome, da maschile a femminile o viceversa, secondo le libere indicazioni della persona interessata; b) il cambio genere, da maschio a femmina o da femmina a maschio.

La sentenza ha natura costitutiva e pertanto non ha effetti retroattivi.

In seguito alla decisione della Corte Costituzionale, dal 2024 non è più richiesta l’autorizzazione del Tribunale per effettuare il trattamento chirurgico dei propri organi sessuali.

Quali documenti si possono cambiare?

La sentenza di rettificazione del sesso e dei dati anagrafici consente di modificare tutti i documenti (atto di nascita, carta di identità, codice fiscale, patente, passaporto, e in generale ogni documento rilasciato dalla Pubblica amministrazione).

Quanto costa l’iter legale?

Il costo relativo al procedimento di autorizzazione alla rettificazione dell’attribuzione del sesso e del nome dipende da tanti fattori variabili. Ogni procedimento può avere un costo differente. 

In caso di reddito personale inferiore a euro 12.838,01, è possibile avviare l’iter legale chiedendo il beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato.  

In caso diverso, l’iter è a pagamento. Non è possibile indicare un importo fisso che possa valere per chiunque; i costi dipendono sia dalla complessità del singolo caso che dalle diverse prassi dei Tribunale. Ad esempio, i costi correlati alle tasse processuali variano da Tribunale a Tribunale, anche in modo significativo (da 125 a 545 euro).

Autrice: Avvocata Marta Capuzzo (Padova) – Professionista in rete dell’ass. Con-Te-stare

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