Sintesi Tavola Rotonda 12/12/24 – Rete Lenford
Roberta Rosin*, Clara Perinetti Casoni**
Vi proponiamo una sintesi della tavola rotonda organizzata da Rete Lenford, che ha offerto un’analisi approfondita delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia di interventi di riassegnazione di genere. L’incontro, moderato dall’Avv.ta Pasqua Manfredie dalla Dott.ssa Paola Biondi, si è articolato in due parti: la prima ha affrontato gli aspetti medici, legali e psicologici connessi alla sentenza n. 143/2024; la seconda ha visto un confronto diretto con i medici già attivi nel campo della chirurgia di affermazione di genere.
Tra l3 relator3, il Dott. Matteo Marconi, ricercatore presso l’Istituto Superiore di Sanità, ha illustrato gli stili di vita della popolazione transgender sulla base dei dati e delle ricerche recenti. L’’Avv.ta Patrizia Fiore, socia di Rete Lenford, ha analizzato l’impatto giuridico della sentenza n. 143/2024, evidenziando le nuove opportunità e le sfide che medici e pazienti dovranno affrontare nei prossimi anni. Infine, il Prof. Paolo Valerio, presidente dell’ONIG, ha approfondito il tema della salute delle persone transgender e della presa in carico medico-chirurgica.
Di seguito si riporta un estratto della sentenza n. 143/2024, ritenuto particolarmente significativo.
“Deve essere quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art 31, comma 4, del decreto legislativo n 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell’art 3- nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Per la lettura integrale della sentenza, è possibile consultare il seguente link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:143
INTERVENTO DEL DOTT. MATTEO MARCONI – ISS
Il Dott. Matteo Marconi ha illustrato le attività in corso presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dedicate alla salute delle persone transgender adulte, evidenziando l’importanza di un’assistenza sanitaria inclusiva ed accessibile. Ha sottolineato come questa popolazione incontri spesso barriere significative nell’accesso ai servizi essenziali, non solo in ambito sanitario, ma anche in settori fondamentali come l’istruzione, il lavoro e l’alloggio. Questi ostacoli possono avere gravi ripercussioni sia sulla salute mentale (con un aumento del rischio di stati ansiosi, depressivi o ideazioni suicidarie) sia su quella fisica (con una maggiore incidenza di malattie infettive e di patologie croniche).
Per garantire il benessere delle persone transgender è fondamentale riconoscere che i loro bisogni sanitari si articolano su due livelli. Da un lato, necessitano dello stesso accesso ai servizi di base della popolazione cisgender, affinché possano ricevere cure adeguate per la prevenzione e la gestione delle patologie croniche. Dall’altro, hanno esigenze specifiche legate al percorso di affermazione di genere, che comprendono supporto psicologico, terapie ormonali, interventi chirurgici e un’assistenza specialistica mirata. Rispondere a entrambi questi aspetti è essenziale per costruire un sistema sanitario realmente equo e inclusivo.
Progetto “Infotrans”
Il Dott. Marconi ha quindi illustrato alcuni degli ambiti di intervento del progetto “Infotrans”, mettendo in luce i risultati emersi dalla ricerca e le iniziative attualmente in corso.
- Ricerca: uno studio condotto tra il 2020 e il 2021 su 961 persone transgender (che ha coinvolto diversi centri clinici su tutto il territorio nazionale) ha analizzato stili di vita, screening oncologici e salute generale delle persone transgender.
- Stili di vita: la popolazione transgender mostra livelli più alti di inattività fisica rispetto alla popolazione generale, con un impatto negativo sulla salute cardiovascolare. All’aumentare dell’età, aumenta anche l’attività fisica (diversamente accade nella popolazione cisgender: più è alta l’età, meno viene praticata attività fisica). Anche il consumo di frutta e verdura risulta inferiore. Pertanto, gli stili di vita della popolazione transgender sono a rischio.
- Screening oncologici: solo il 34% delle persone transgender AFAB (assegnate femmine alla nascita) si sottopone a screening per il tumore del collo dell’utero contro il 78% della popolazione generale (Figura 1) e solo il 58% a screening per il tumore della mammella contro l’80% (Figura 2).
Gli screening per il colon-retto, invece, vedono una maggiore adesione rispetto alla popolazione generale, segno che probabilmente il basso numero di controlli è dovuto alle difficoltà legate all’area genitale e agli organi sessuali (Figura 3).

- Salute generale: nonostante molte persone transgender riferiscano un buono stato di salute fisica, sono elevati i tassi di ansia, depressione e disordini alimentari.
- Formazione del personale sanitario: per ridurre gli ostacoli nell’accesso ai servizi.
- Comunicazione: per sensibilizzare la popolazione sui temi della salute delle persone transgender
INTERVENTO DELL’AVV. PATRIZIA FIORE – SENTENZA N.143/2024
L’Avv.ta Patrizia Fiore ha parlato in dettaglio della Sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale emessa il 23 luglio 2024 ed ha evidenziato la necessità di un confronto tra avvocat3 e medic3, in modo tale da comprendere l’impatto di questa sentenza nelle prassi dei percorsi affermativi.
Premessa lessicale
L’Avv.ta specifica alcuni termini utilizzati nella sentenza:
- “Affermazione di genere”: si intende il percorso sociale, legale ed eventualmente medico che una persona intraprende per affermare la propria identità di genere.
- “Riferimento giuridico di genere”: si intende il riconoscimento dato attraverso la correzione degli atti di stato civile e/o anagrafici della persona che modifica il nome e il genere assegnati alla nascita in senso corrispondente all’identità di genere affermata (in questa tavola rotonda, per riferirsi al riconoscimento giuridico del genere si parlerà di “rettificazione anagrafica”).
- “Interventi chirurgici di affermazione di genere”: si intendono gli interventi chirurgici sull’apparato genitale o interventi di top surgery (isterectomie, isteroannessiectomie, mastectomie, falloplastica, metoideoplastica, mastoplastiche addittive, orchiectomie, vaginoplastiche, etc).
L’Avv.ta Fiore riprende alcuni riferimenti normativi per fornire una panoramica sulla situazione giuridica attuale e sulle modifiche apportate dalla nuova sentenza.
- Articolo 1 della legge n. 164 del 14 aprile 1982
“la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Questo articolo stabilisce che la rettificazione anagrafica avviene con una sentenza del tribunale ed è rimasto il pilastro immutato, invariato nel corso degli anni.
- Articolo 31 del decreto legislativo 150/2011
“Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
In merito all’articolo 31 sopra citato, la sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale ha introdotto un cambiamento significativo, stabilendo che, una volta ottenuta la rettificazione anagrafica, non è più richiesta l’autorizzazione del tribunale per sottoporsi a interventi chirurgici.
Il quadro normativo, infatti, è cambiato a seguito dell’interpretazione della legge operata dalle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, le quali hanno stabilito che gli interventi chirurgici non sono più necessari per ottenere la rettificazione anagrafica. Prima delle sentenze del 2015 era obbligatorio sottoporsi agli interventi chirurgici per poter richiedere la rettifica anagrafica: il Tribunale doveva quindi autorizzare prima l’intervento e successivamente, solo a intervento eseguito, ordinare la rettificazione del nome e del sesso. Se un tribunale riconosce il diritto di una persona alla rettificazione anagrafica, la richiesta di un’ulteriore autorizzazione per gli interventi chirurgici sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza. In effetti, non esiste nessun altro caso in cui una persona adulta, capace di intendere e di volere, debba ottenere un’autorizzazione giudiziaria preventiva per sottoporsi a un intervento chirurgico.
Come si sono mossi i Tribunali sul territorio
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, diversi tribunali hanno già applicato quanto emerso dalla sentenza. Ad esempio, il Tribunale di Brescia, con sentenza del 16 settembre 2024, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico. Il Tribunale di Catania, con sentenza dell’11 ottobre 2024, ha stabilito che, qualora la persona abbia dimostrato di aver completato il percorso di affermazione di genere, potrà sottoporsi agli interventi chirurgici senza necessità di un’autorizzazione. In modo simile, il Tribunale di Vicenza, il 15 ottobre 2024, e quello di Roma, nello stesso giorno, hanno dichiarato inammissibile la domanda di autorizzazione per gli interventi chirurgici. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 25 ottobre 2024, ha affermato che non è necessaria alcuna autorizzazione, mentre il Tribunale di Napoli, con sentenza del 15 novembre 2024, ha ribadito che il tribunale deve applicare la recente pronuncia della Corte Costituzionale, riconoscendo il diritto della persona a determinare autonomamente la modifica dei propri caratteri sessuali. Altri tribunali, come quelli di Nocera Inferiore, Udine, Venezia, Arezzo, Pavia, Busto Arsizio (quest’ultimo dichiarando un “nulla osta” per gli interventi), Perugia e Avellino, hanno dichiarato l’inammissibilità o la nullità delle domande di autorizzazione agli interventi.
Conclusioni
- A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 143/2024) gli avvocat3 non dovranno più chiedere l’autorizzazione agli interventi.
- È diritto della persona che ha ottenuto la sentenza di affermazione di genere (rettificazione dati anagrafici) rivolgersi al personale medico per le desiderate chirurgie nel rispetto del processo dialogico alla base del consenso informato nel rapporto di cura fra medico e paziente (Legge n. 219/2017).
- Dopo questo primo periodo «transitorio», in cui probabilmente verranno emesse sentenze con la rettificazione anagrafica e la contestuale l’autorizzazione gli interventi, non arriveranno più sentenze di rettificazione anagrafica con l’autorizzazione agli interventi chirurgici.
INTERVENTO DEL PROF. PAOLO VALERIO
Il Prof. Paolo Valerio ha dato spazio alle domande dell3 medic3 presenti alla tavola rotonda, aprendo il dibattito.
- Interventi chirurgici sui minorenni:
Domanda: anche per interventi chirurgici sui minorenni non è più necessaria l’autorizzazione del tribunale?
Il Prof. Paolo Valerio risponde che non è più necessaria l’autorizzazione del tribunale anche nel caso dei minorenni. Tuttavia, dal punto di vista medico, l’assunzione di triptorelina richiede un parere multidisciplinare, mentre l’assunzione di ormoni cross-sex è possibile a partire dai 16 anni.
- Centri privati e rimborso per interventi chirurgici:
Domanda: perché sul sito di InfoTrans non sono inseriti i centri privati per gli interventi chirurgici, dato che la lista d’attesa per gli enti pubblici è molto lunga (e spesso costringe le persone ad andare all’estero) e dato che c’è addirittura una legge che prevede un rimborso per gli interventi effettuati in centri privati se la lista d’attesa è troppo lunga?
Il Dott. Matteo Marconi risponde che i centri privati non sono ancora inclusi nel sito Infoo Trans per evitare problematiche organizzative, poiché, se venissero inseriti, sarebbe necessario includere anche tutti gli psicologi che lavorano nel privato, tutti gli endocrinologi che lavorano nel privato e così via. Pertanto, come istituzione, il sistema offre esclusivamente ciò che è previsto dal servizio sanitario nazionale.
L’Avv.ta Fiore ha confermato che esiste una normativa che prevede il rimborso, ma ciò riguarda esclusivamente gli interventi chirurgici effettuati all’estero. Inoltre, la possibilità di effettuare interventi all’estero viene decisa da una commissione regionale, che autorizza l’intervento solo sulla base dei seguenti fattori: 1.la clinica è altamente specializzata nel trattamento richiesto; 2. Non è possibile la realizzazione dell’intervento in Italia con le stesse tempistiche e/o con la stessa qualità.
- Obbligo di psicoterapia:
Domanda: rimane sempre obbligo di psicoterapia per la rettificazione anagrafica e per effettuare interventi chirurgici?
L’Avv.ta Patrizia Fiore risponde che il percorso di psicoterapia è necessario per una diagnosi di Disforia di Genere, che serve poi per poter intraprendere la terapia ormonale. Tuttavia, per legge non costituirebbe un obbligo, anche se spesso è richiesto dai medici per assicurarsi che la persona sia pienamente consapevole e stabile nella decisione.
CONCLUSIONI
Il medico Francesco Bottoni precisa che gli interventi chirurgici si sono ridotti principalmente perché sono diminuiti i centri pubblici che li eseguono. Di conseguenza si è creata una lunga lista d’attesa che include anche gli interventi oncologici, pertanto gli interventi per il percorso di affermazione di genere vengono messi in secondo piano. Il Dottor Bottoni spera che questo incontro possa favorire il dialogo tra due ambiti distinti, quello medico e quello legale, con l’obiettivo di arrivare alla redazione di un documento che ottenga la massima visibilità possibile per facilitare i progressi.
Il Prof. Paolo Valerio suggerisce che sarebbe opportuno chiedere all’ISS o ad altre associazioni di utenti di formulare delle linee guida o un comunicato congiunto a supporto degli interventi chirurgici, in modo tale da proteggere non solo i medici, ma anche i pazienti. Rete Lenford risponde che questo è proprio uno degli obiettivi del loro lavoro: collaborare per tutelare la salute delle persone, poiché questa non si conclude con l’emanazione di una sentenza.
Il Dottor Matteo Marconi, dal canto suo, osserva che la produzione di linee guida è un compito complesso, ma, come ricercatore presso l’Istituto Superiore di Sanità, conferma che l’ISS è disponibile a collaborare per raggiungere questo obiettivo. Aggiunge che sono attualmente attivi tavoli di lavoro sia al Ministero della Salute che all’AIFA, i quali, nel breve periodo, dovrebbero esprimersi su questa tematica, compresa la necessità di sviluppare delle linee guida. Inoltre, poiché le linee guida possono essere redatte anche dalle società scientifiche accreditate dall’ISS, invita il personale socio-sanitario presente a sollecitare queste società affinché avviino il processo di redazione, considerando che sarebbe difficile per l’ISS affrontare tale compito in modo autonomo. Conclude quindi che è necessario attendere i pareri di questi tavoli ministeriali, poiché potrebbero emergere nuovi sviluppi in grado di influenzare significativamente l’intero scenario.
*Presidente dell’associazione Con-Te-Stare e membro del Consiglio direttivo dell’ONIG
** Tirocinante presso l’associazione Con-Te-Stare e laureanda in Psicologia Clinica all’Università di Padova.