ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:”ASSOCIAZIONE CON-TE-STARE SPORTELLO ATTIVO TRANSGENDER, ODV” che assume la forma giuridica di associazione con la finalità di creare uno spazio di ascolto e supporto psicologico e di orientamento per le persone transgender e di sviluppare reti di colleganze ed affiliazione con altre realtà impegnate ed attive in tal senso sul territorio. L’associazione si impegna nella consulenza e formazione in materia di pari opportunità e diritti sul lavoro e in iniziative formative e di sensibilizzazione all’interno del mondo della formazione ed educazione. L’organizzazione ha l’obiettivo esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale. Ha sede legale in via Vicenza 12/A c.a.p. 35138, Padova, Italia.
ART. 2
(Statuto)
L’associazione è democratica, apartitica, laica, senza scopo di lucro e risponde ai principi di gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. È aperta alle Associazioni e ad altre realtà istituzionali e che condividano le finalità del presente Statuto.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi. Tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, collegio dei revisori, etc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, segretario, tesoriere etc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività e di intervento dell’organizzazione stessa nei campi di intervento quali: nel campo della salute e benessere della persona, della cultura e dell’informazione, nel dialogo e confronto con istituzioni pubbliche e private, nell’alleanza con altri movimenti che condividano i suoi obiettivi e principi.
ART. 4
(Finalità e Attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto e altresì su tutto il territorio nazionale.
L’Associazione si ispira agli obiettivi e principi dell’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere (ONIG) in termini di sviluppo e collaborazione tra realtà interessate all’approfondimento e divulgazione a livello scientifico e sociale delle tematiche riguardanti il transgenderismo e transessualismo.
L’ Associazione si avvale per informazioni, organizzazione di eventi o altro dei social media.
Le attività che l’associazione si propone di svolgere sono:
Accoglienza dell’utenza.
Attività informativa e di orientamento alla rete territoriale e nazionale (verso strutture e istituzioni pubbliche e private).
Servizio per gli utenti con difficoltà a raggiungere la sede: possibilità di fornire l’attività di informazione mediante modalità telematica o altre modalità di comunicazione di nuova generazione.
Servizio d’ascolto e punto informativo genitoriale.
Servizio d’ascolto e punto informativo per minori sulle tematiche e gli scopi dell’associazione in merito all’identità di genere.
Collaborazione con altre realtà territoriali e nazionali, servizi o enti con competenze o attività specifiche legate ai bisogni dell’utenza rivolti alla prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili o riguardanti l’iter di transizione.
Attività di informazione e formazione in materia di pari opportunità e diritti umani sul lavoro, attraverso azioni di prevenzione e sensibilizzazione al fine di affrontare e contrastare situazioni di discriminazioni di genere o di orientamento sessuale.
L’Associazione promuove attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Iniziative formative e di sensibilizzazione con strutture e istituzioni pubbliche o private del territorio nazionale.
L’Associazione persegue e si ispira ai principi dell’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere (ONIG) promuovendo e sostenendone le iniziative e attività in rete.
ART. 5
(Ammissione)
Sono soci dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello Svolgimento della stessa. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART. 6
(Diritti e doveri degli associati)
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
ciascun associato ha diritto ad un voto.
E il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 7
(Qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
ART. 8
(Perdita della qualifica di socio)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo. L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 9
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
Assemblea dei soci
Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
Presidente
Vicepresidente
Volontari
Tutte le cariche sociali sopra elencate sono a titolo gratuito.
ART. 10
(L’assemblea)
L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o sms inviata almeno al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci, cosi come l’archivio dati. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Gli incontri del Direttivo potranno essere svolti online, o per via telematica.
ART.11
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull’esclusione degli associati
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 12
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 13
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati o con la presenza di una maggioranza qualificata e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 14
(Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L’organo di amministrazione è formato da un numero dispari di membri (da tre a nove) eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di tre esercizi e può venire rieletto. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
ART. 15
(Il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno ed è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e dell’organo di amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 16
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Per le attività d’interesse generale ordinarie e straordinarie che tutti gli organi dell’associazione prestano possono ricevere unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute con la documentazione per ogni singola missione o attività.
ART. 17
(I beni)
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 18
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, svolte ai fini dell’associazione (rimborso spese, iscrizioni a convegni, congressi etc.).
ART. 19
(Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 20
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.
ART. 21
(Personale retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 22
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 23
(Responsabilità della organizzazione)
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 24
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 25
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 26
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.