Condividiamo attraverso questo vademecum legale le informazioni utili per orientarsi rispetto all’iter di riattribuzione del sesso e del genere anagrafico.
VADEMECUM LEGALE
- Come si procede legalmente per la riattribuzione del sesso e del genere anagrafico?
Le persone transgender e gender diverse (TGD) sono tenute a seguire un percorso la cui durata è variabile per giungere anche legalmente alla riattribuzione del sesso e del genere anagrafico.
Le persone TGD vivono il loro percorso in modalità differenziate. Alcun3 non attuano medicalizzazione, altrɘ non avviano l’iter legale. Nel caso in cui le persone decidano di procedere, secondo le linee guida della WPATH, (World Professional Association for Transgender Health) devono trascorrere circa 9-12 mesi dall’inizio della TOA per avanzare domanda al Tribunale competente per ottenere l’autorizzazione alla riassegnazione del genere anagrafico e al cambiamento del nome.
In Italia la materia è regolamentata dalla Legge n. 164/1982: la suddetta prevede che la persona che intende cambiare genere possa presentare un’istanza – ovvero una domanda – al Tribunale della propria residenza anagrafica.
Se la persona transgender è cittadina italiana, ma residente all’estero potrà rivolgersi al Tribunale relativo all’ultima residenza in Italia.
Al Tribunale di residenza può rivolgersi la persona straniera o apolide purché regolarmente soggiornante in Italia.
- Quali sono l’iter e i tempi del Tribunale?
Non è possibile stabilire con certezza quali siano i tempi del Tribunale perché questo dipende dalla dimensione dello stesso, dal carico di lavoro dei singoli Giudici, dalla formulazione della domanda e dalle prassi dei Tribunali che potrebbero richiedere l’integrazione di alcuni documenti comportando un lieve allungamento dei tempi.
La Legge n. 164/1982 è stata modificata dal D.Lgs. n. 150/2011 che previsto l’applicazione ai procedimenti che riguardano la riassegnazione del genere del rito in materia di persone, famiglie e minori, con la partecipazione del Pubblico Ministero. Nel caso in cui la parte abbia figlɘ oppure coniuge e figlɘ l’atto che introduce il giudizio di rettifica del genere va notificato al Pubblico Ministero e al coniuge e figlɘ.
È possibile richiedere al Tribunale competente la rettifica del nome e del genere anagrafico. Inoltre, salvo casi eccezionali, a seguito della sentenza di modifica dei dati anagrafici, la persona interessata potrà accedere agli interventi chirurgici di conferma di genere che vorrà effettuare, non rendendosi necessaria a tal fine un’autorizzazione espressa da parte del Tribunale.
La disciplina attuale è frutto di un recente intervento della Corte costituzionale, con il quale è stata sancita la parziale illegittimità della normativa precedentemente in vigore in materia di interventi chirurgici.
Infatti, con la sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescriveva l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Si precisa, che in nessun caso la previa sottoposizione ad uno o più interventi chirurgici potrà essere considerata come condizione per la rettifica dei dati anagrafici: ciò a seguito di due importanti sentenze della Corte di Cassazione (n. 15138/2015) e della Corte Costituzionale (n. 221/2015) che hanno stabilito che per la riassegnazione del nome e del genere anagrafico non è necessario l’intervento chirurgico di conferma di genere.
Il Tribunale, non richiede una predeterminata produzione documentale a sostegno della domanda: va dimostrata l’incongruenza di genere della persona, nonché l’irreversibile identificazione nel genere percepito e l’eventuale trasformazione corporea già avvenuta.
L’istanza va corredata per certo da due relazioni: una psico-diagnostica ad opera di psicologhɘ espertɘ, e una medica, nella figura dell’endocrinologɘ, che attestino il percorso di affermazione di genere, la volontà irreversibile di rettificare il proprio genere anagrafico, l’immedesimazione definitiva e irreversibile nel genere vissuto e percepito come il proprio, ed eventualmente la volontà di sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso. Queste relazioni attestano che nel piano psicologico, fisico, relazionale, la persona raggiunge un aumento del benessere percepito e, pertanto, non sussistono controindicazioni di nessun tipo per l’avvio delle richieste al tribunale competente.
Non è obbligatorio che la documentazione medica provenga da una struttura sanitaria pubblica, tuttavia, è bene precisare che molti Tribunali chiedono che la documentazione provenga da strutture mediche competenti in materia e terze rispetto alla parte. In taluni casi può essere nominato dal Tribunale un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU).
È prassi allegare anche l’atto di nascita che si intende modificare e se in possesso dei requisiti la documentazione che comprovi l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nell’udienza di comparizione il Giudice potrebbe ritenere utile ascoltare direttamente la persona ponendo delle domande, ad esempio, circa il percorso di affermazione di genere, gli eventuali ostacoli incontrati, il rapporto con la famiglia e il mondo esterno, le esperienze di vita nel ruolo di genere congruente con la propria identità di genere.
La nomina di un CTU dipende dalla discrezionalità del Giudice al fine di confermare o approfondire la documentazione prodotta dalla persona oppure per avere un ausilio nella lettura della documentazione allegata.
In ogni caso, comportando un aggravio di tempi e costi – salvo il caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – la nomina di un CTU è una eventualità, di norma un’eccezione, e il predetto Consulente viene scelto all’interno di un elenco e deve essere un professionista di “comprovata esperienza” nella materia.
- Esito del procedimento
Il procedimento giudiziario si concludere con:
- Sentenza che dispone la rettifica del genere e del nome anagrafico: la persona interessata potrà, se vorrà, sottoporsi liberamente ad uno o più interventi chirurgici di conferma di genere e non è necessaria un’autorizzazione espressa del Tribunale in tal senso.
- Sentenza di autorizzazione all’intervento chirurgico (se richiesto): tale eventualità, a seguito della sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale, potrebbe verificarsi solo nel caso in cui il percorso di affermazione seguito dalla persona richiedente sia ritenuto dal Tribunale insufficiente ai fini della rettifica anagrafica.
La sentenza, prima di produrre i suoi effetti deve passare in giudicato, ovvero non essere impugnata.
Il passaggio in giudicato avviene in due modi:
- in sei mesi automaticamente se nessuna delle parti del processo impugna la sentenza
- alla scadenza di trenta (30) giorni dalla notifica della sentenza a tutte le altre parti del giudizio (nella maggior parte dei casi il solo Pubblico Ministero) se nessuna delle parti del processo impugna la sentenza in tale arco di tempo
La sentenza passata in giudicato verrà trasmessa dal Tribunale all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di nascita della persona e, solo successivamente, ci si potrà rivolgere al Comune di residenza per richiedere l’emissione di una nuova carta di identità. Si specifica che il solo il Tribunale può trasmettere la sentenza all’Ufficiale dello Stato Civile del proprio Comune di nascita.
Inoltre, per effetto della sentenza di rettifica anagrafica, se la persona interessata vorrà sottoporsi a interventi chirurgici, potrà rivolgersi alla struttura ospedaliera prescelta.
Ricordiamo che all’esito del giudizio potrà essere richiesto il pagamento dell’imposta di registro della sentenza liquidata dall’Agenzia delle Entrate salvo il caso della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato poiché in tal caso l’imposta non sarà dovuta.
- Il patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio
Il patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, a carico dello Stato, a favore delle persone che intendano promuovere un giudizio o che debbano difendersi davanti al giudice e il cui reddito annuo non superi una determinata soglia.
In sostanza, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese relative al legale scelto (che dovrà essere iscritto nelle apposite liste degli Avvocati che patrocinano cause con gratuito patrocinio) saranno sostenute dallo Stato.
Non si dovrà pagare nessuna spesa di giudizio (come il contributo unificato richiesto al momento dell’avvio del procedimento o eventuali spese successive per la registrazione della sentenza).
Per presentare la domanda di gratuito patrocinio è necessario che il proprio reddito personale (nelle cause di riassegnazione del genere non si somma il reddito di conviventi e/o familiari) Il limite di reddito per l’ammissione per l’anno 2026 e ss. è fissato a € 13.659,64 e si riferisce al reddito imponibile annuo dell’anno precedente la presentazione della domanda e deve persistere sino alla conclusione del procedimento avviato per la riassegnazione del genere.
Dunque, per esempio, se durante il procedimento si trova un lavoro o più in generale si ha un aumento del proprio reddito oltre la soglia stabilita, occorre avvisare il proprio legale. Nel caso di decadenza dal beneficio del gratuito patrocinio sarà a carico della parte pagare tutte le spese del procedimento.
Per stabilire se sia possibile beneficiare di tale diritto si deve verificare la soglia di reddito dall’ultima dichiarazione dei redditi se presentata; in mancanza si deve compilare una dichiarazione sostitutiva che viene con la quale si attesta il proprio reddito personale.
Del gratuito patrocinio possono beneficiare tuttɘ cittadinɘ italianɘ nonché tutte le persone straniere o apolidi regolarmente soggiornanti in Italia.
A cura di
Mikael Poli e Stefania Beis
Comitato Scientifico: Roberta Rosin e Valentina Cincotto